Querelare NON vuol dire che si ha/avrà ragione, ma che si chiede all’autorità giudiziaria di intervenire in una questione che a nostro avviso lede i nostri diritti perché sia poi l’autorità stessa a decidere in tal senso SE abbiamo ragione o meno.
(*) Cosa vuol dire “perseguibile d’ufficio”?
Si riferisce a un reato che, per essere perseguito (cioè che a causa di esso sia attivato un procedimento civile, o penale, a carico di qualcuno, “iscrivendo il fatto nel registro delle notizie di reato”), non necessita vi siano state prima querele a suo riguardo: per esempio, se è stato scoperto un cadavere, non sarà necessario che qualcuno “denunci il reato”: la sola esistenza del cadavere stesso imporrà all’autorità giudiziaria di procedere alle indagini per scoprire le cause di quella morte sospetta!
In caso per esempio di diffamazione, invece, è la presunta parte lesa che deve depositare querela, onon si procederà in alcun modo. Quindi in simili casi si parla di un reato non perseguibile d’ufficiosenza previa richiesta alle autorità da parte ci chi ritiene lesi i propri diritti.
1. I “COME” E I “CHI” DI UNA DENUNCIA
- Gli atti di denuncia e querela sono quasi privi di specifiche formalità (eccetto quelle riguardanti il deposito) perché racchiudono la descrizione dell’illecito a cui si è assistito o dal quale si è stati danneggiati. Questo significa che sono alla portata di tutti e, presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti (cancelleria della Procura, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Polizia Provinciale), si potrà trovare una valida assistenza alla compilazione.
- E’ fondamentale sapere che tali uffici sono tenuti OBBLIGATORIAMENTE sia a ricevere la denuncia, sia a disporre subito gli opportuni accertamenti (per non incorrere a loro volta nella commissione del reato proprio di Omissione di atti d’ufficio). E non è vero che un reato su animali sia di competenza solo delle guardie zoofile (lo dice la Cassazione: tutti gli organi di P.G. sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est. Postiglione – n.1872 del 27/9/91). Potete segnalare uno dei casi illeciti previsti dall’art.727 (o da altri articolo del C. Penale), richiedendo un intervento per accertare il reato e impedire che questi sia portato a ulteriori conseguenze (ai sensi dell’art. 55 del C. Penale).
- I reati relativi al maltrattamento e all’ abbandono di animali sono reati perseguibili d’ufficio: l’autorità Competente, una volta venuta a conoscenza del fatto (tramite denuncia o relazione) ha il dovere di indagare anche in assenza di altro impulso da parte di terzi eventualmente offesi.
- Per denunciare reati di questo tipo, ci si può rivolgere indifferentemente a Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e delle regioni a Statuto speciale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardia-parco, Guardie particolari giurate. Anche i veterinari delle Aziende USL e degli uffici del Ministero della Sanità svolgono questa funzione. Certo, esiste anche una sorta di “specializzazione” dei vari organi di polizia, da considerare in senso non troppo stretto, secondo cui se dovete denunciare:
- Qualunque ipotesi di maltrattamento degli animali: Veterinari Azienda USL competente per territorio
- Abbandoni e maltrattamenti su animali domestici: Polizia Municipale
- Mostre con animali: Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri Carabinieri Sanità NAS, Corpo Forestale;
- Sperimentazione sugli animali: Carabinieri Sanità NAS; Uffici Veterinari Adempimenti CEE
- Allevamenti: Carabinieri Sanità NAS e Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri;
- Trasporti di animali: Carabinieri Sanità NAS, Corpo Forestale, Polizia Stradale; Uffici Veterinari Adempimenti CEE, Posti d’Ispezione Frontaliera del Ministero della Sanità;
- Caccia, animali selvatici ed esotici: Corpo Forestale, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, Guardia-parco.
2. IN COSA CONSISTE UNA DENUNCIA?
La DENUNCIA è un’esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla P.G. e al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento. La denuncia può essere di vario tipo:
- Immediata e orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protarsi della situazione antigiuridica.
- Scritta, in carta e forma libera (non servono carta da bollo, o moduli predefiniti) per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso:
a) l’ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria (P.G.)
b) direttamente presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona). Nel caso di denuncia contro un reato di “Omissione d’atti d’ufficio”, potete anche rivolgervi direttamente alla Procura. - Non usate raccomandate o fax. Inoltre la vostra va redatta su carta semplice e riprodotta in due copie: la 2° servirà per farsi attestare l’avvenuta presentazione.
Modelli di riferimento/esempio per denunce:
- DENUNCIA / QUERELA PER TUTTI I MALTRATTAMENTI/UCCISIONE ANIMALI
- DENUNCIA PER MALTRATTAMENTO/UCCISIONE a causa di CACCIA ILLECITA
- DENUNCIA PER MALTRATTAMENTO/UCCISIONE TRAMITE VELENO
- In caso di archiviazione della denuncia presso il Procuratore della Repubblica, chiedete copia del provvedimento di archiviazione per valutare i motivi della stessa.
- Nel caso in cui invece la denuncia si evolva in un procedimento penale, è consigliabile per le associazioni costituirsi subito parte civile, per avere diritto a seguire le fasi antecedenti e inerenti al processo.
- CODICE PENALE: Art. 727 c.p. “Abbandono di animali”; Art. 544 c.p.; Art. 438 c.p. “Epidemia”; Art. 452 c.p. “Delitti colposi contro la salute pubblica”; Art. 328 c.p. “Omissione o rifiuto di atti d’ ufficio”; Art. 331 c.p. “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”
- Legge 189/2004: “Uccisione di animali”- ter : “Maltrattamento di animali”- quater : “Spettacoli o manifestazioni vietati”- quinquies : “Combattimenti tra animali”
- Legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
- D.P.R. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”
- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1) : Sezione III – Del commercio di sostanze velenose
- Testo Unico sugli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000 (link al sito ufficiale della Camera dei Deputati): art. 136 e art. 142:
Articolo 136 – Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.
Articolo 142 – Rimozione e sospensione di amministratori locali.
1. Con decreto del Ministro dell’interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita’ montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo’ sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita’.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
[Fonte Feder F.I.D.A. – Federazione Italiana Diritti Animali – ONLUS]