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Maltrattamento di Animali, tutela per tutti anche per gli animali dei circhi

Di Valeria Bonora - 29 Marzo 2012


 
Il maltrattamento di animali è il reato previsto dall’art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale:
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

La Corte di Cassazione con sentenza del 6 marzo (depositata il 26 marzo 2012, n. 11606) ha stabilito un principio fondamentale in materia di crimini contro gli animali, ovvero che tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all’articolo 544 ter del Codice penale, al di là del fatto se siano o meno oggetto di un’attività speciale, come la caccia, la sperimentazione o i circhi in quanto ‘‘l’articolo 19ter delle disposizioni di coordinamento del Codice penale non esclude in ogni caso l’applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del Codice penale all’attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano”.
Una importante sentenza che conferma la tutela penale per tutti gli animali, nessuna specie esclusa, e da cui derivano precisi obblighi e responsabilità a carico di tutti coloro che a vario titolo lavorano con gli animali.

Anche il presidente della LAV Gianluca Felicetti sostiene che il delitto di maltrattamento è pienamente applicabile anche all’attività circense come possiamo leggere sul suo sito “La Cassazione ha confermato autorevolmente e giuridicamente ciò che sosteniamo fin dall’approvazione della Legge 189 del 2004, cioè che il delitto di maltrattamento è pienamente applicabile ogni qualvolta siano attuate condotte di deliberata noncuranza ai bisogni etologici di ciascuna specie detenuta, anche in fase di addestramento oltre che di detenzione e trasporto, minando così alla radice il comune sentimento di pietà nei confronti degli animali oggi penalmente rilevante (Titolo IX bis Codice penale ‘dei delitti contro il sentimento per gli animali’) oltre che ovviamente gli animali stessi. Una importante sentenza che conferma la tutela penale per tutti gli animali, nessuna specie esclusa, e da cui derivano precisi obblighi e responsabilità a carico di tutti coloro che a vario titolo utilizzano gli animali






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