La legge 40, ovvero la legge numero 40 del 10 febbraio 2004, regola la normativa in fatto di procreazione assistita (pma), là dove ci siano irrisolvibili problemi di sterilità che impediscono alla coppia di procedere altrimenti alla procreazione.
Innanzitutto bisogna chiarire che la legge 40 prevede che possano usufruire della fecondazione assistita solo le coppie, regolarmente sposate o conviventi, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, di genere diverso (quindi si escludono le coppie omosessuali) ed entrambi viventi (non è permesso infatti chiedere la fecondazione con il seme congelato del defunto scomparso), con problemi di sterilità che non consentono altra soluzione possibile.
Nell’ambito di questa normativa, la legge del 2004, poi ridiscussa nel 2008 e nel 2009, prevedeva e in parte prevede ancora, che non fosse lecito e dunque permesso produrre embrioni in eccedenza e procedere a fecondazione eterologa, quindi con un donatore esterno alla coppia. Ad esempio in una coppia in cui il marito/compagno fosse sterile, non sarebbe stato possibile richiedere l’intervento di un donatore di seme esterno, ma al contrario, nel caso in cui il marito abbia subito interventi e/o cure invasive che portano a sterilità permanente ed abbia, in previsione di questo, congelato il seme, sarà possibile per la compagna/moglie utilizzarlo in fecondazione assistita.
Riguardo al primo punto ci sono state modifiche nel 2009 (l’anno prima erano stati modificati anche il termine riguardanti la diagnosi pre-impianto, il divieto crollò in seguito ad una sentenza del Tar del Lazio). Nel 2004, infatti, si prevedeva l’obbligo di impianto contemporaneo di tutti gli embrioni prodotti, in seguito alla sentenza 151/2009 quest’obbligo è caduto ed è stato possibile fecondare più di tre ovociti per volta (prima della 151 il numero massimo di embrioni producibili era limitato a 3), anche tutti quelli prodotti dalla donna se il medico lo dovesse, in accordo con la paziente, ritenere utile per migliorare le possibilità di successo (il provvedimento era ed è comunque finalizzato ad impedire che ci siano embrioni in sovrannumero che potrebbero poi essere resi disponibile per la sperimentazione, ad oggi ancora proibita in Italia).
Alla luce delle nuove modifiche anche il divieto alla fecondazione eterologa cade e viene dichiarato illegittimo, si ammette la possibilità di fecondare un utero di una donatrice, come già era previsto prima del 2004 e si aggiunge la possibilità di ricorrere al seme di un terzo donatore esterno alla coppia, il cui intervento sia finalizzato a risolvere l’impedimento della coppia a procreare, in sintesi da oggi sarà possibile accedere alla donazione di ovociti e spermatozoi, in centri sia pubblici che privati,anche su territorio italiano.
Le polemiche sono scoppiate in modo immediato e prevedibile, da una parte chi è favorevole si augura che si proceda ad ulteriore destrutturamento della legge 40 in modo che si possa arrivare alla liceità della sperimentazione su embrioni, dall’altra, i parei contrari, manifestano l’obiezione che il sistema legislativo inerente non sia ancora all’altezza di affrontare adeguatamente i contesti che si verranno a creare e non abbia gli strumenti per tutelare adeguatamente il nascituro e tutte le rispettive parti in causa.
In ogni caso, da oggi in poi la responsabilità del singolo verso le sue scelte incomincia ad avere una maggiore apertura.
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