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Strisce blu: ticket del parcheggio scaduto? Nessuna multa, ma chi ha già pagato non può fare ricorso

Di Daniela Bella - 24 Marzo 2014

Ed ecco che si torna sulla questione, questa volta con annessa conferma: se il grattino del parcheggio per sostare sulle strisce blu è scaduto, l’eventuale multa è illeggittima. Sì, perchè nel caso in cui si sfori l’orario per il quale si ha pagato, basta solo saldare la tariffa non corrisposta.

Già nel Marzo del 2010 un parere tecnico-legale emanato dal Ministero delle Infrastrutture aveva infatti decretato:

“Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni, ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute.”

Dunque, in parole povere, stando al decreto la multa è legittima se il ticket per il parcheggio a pagamento non è stato acquistato o esposto sulla vettura. Se invece il grattino è presente, ma avete sforato l’orario prestabilito, bisogna pagare solo il denaro con cui avreste pagato il ticket per le ore di sosta mancanti.

E adesso la conferma arriva anche dal sottosegretario del Ministero dei Trasporti Umberto Del Basso De Caro, rispondendo a un’interrogazione parlamentare:

“Nessuna multa, perchè, in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo.”

Il sottosegretario ha precisato che per recuperare il saldo della tariffa non corrisposta, le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

E il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), adesso, chiede al Ministero che le multe date negli ultimi 60 giorni, ossia quelle che l’automobilista può ancora far annullare con ricorso, vengano appunto annullate. In caso contrario, infatti, si potrebbe andare incontro a reati per abuso e omissioni di atti d’ufficio.

L’associazione, inoltre, si chiede che fine fanno, invece, i soldi indebitamente incassati dai comuni in tutti questi anni. Proprio per questo motivo, l’associazione, che sta già presentando centinaia di ricorsi per conto degli automobilisti multati, si sta già preparando per una possibile azione collettiva per il recupero delle somme già versate illegittimamente negli anni passati.

Ma la questione, a quanto pare, è questa: chi non ha pagato e ha ricevuto il verbale di recente può presentare ricorso, mentre chi ha pagato la multa non può presentare alcun ricorso.

Per l’associazione, in caso di ticket scaduto, i vigili devono mettere sul cruscotto un avviso con bollettino postale, indicando un importo esattamente pari alla differenza tra il ticket pagato e quello da pagare: solo nel caso in cui il consumatore non pagasse in tempo utile ed il Comune fosse dunque costretto a notificare l’inadempienza, allora si potranno addebitate le spese di notifica.

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