Lui si chiama David Grassi. E’ un ufficiale della marina. Il 23 Febbraio 2002 è stato punito per aver rifiutato di eseguire un ordine dei suoi superiori. Il motivo? A causa di un danno all’impianto di separazione degli scarichi, avvenuto sul Maestrale, si sarebbero dovuti gettare in mare migliaia di litri di rifiuti oleosi provenienti dal motore, rifiuti che ovviamente avrebbero causato un gravissimo danno ecologico e ambientale.
Ebbene, Grassi, sapendo quanto fosse potenzialmente inquinante e dannoso un gesto del genere, si è rifiutato di eseguire l’ordine datogli, e questo suo rifiuto gli è costato 15 giorni di consegna e, ovviamente, una carriera rovinata.
Tempo c’è voluto, ma oggi, dopo 12 lunghi anni, il suo ricorso è stato finalmente accolto dal Tar della Liguria.
Grassi, che aveva fotografato anche i locali macchine della nave per avere degli elementi di prova e tutelarsi dalle accuse che potevano essere mosse nei suoi confronti, ha dovuto dunque mandare avanti una battaglia legale che è durata oltre un decennio, ma che alla fine ha avuto i suoi frutti e che oggi gli ha dato, anche se parzialmente, ragione.
Ecco come vengono esposti i fatti nella sentenza che documenta l’accaduto (qui la sentenza completa):
“Con ricorso ritualmente notificato il 30 settembre 2002 e depositato il 17 ottobre 2002 (classificato al r.g. n. 1289 del 2002), l’esponente, ufficiale della Marina militare, ha impugnato il provvedimento del 28 febbraio 2002 con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni quindici.
La misura punitiva concerneva episodi verificatisi a bordo della nave “Maestrale”, durante una missione in acque internazionali.
In tale contesto, il ricorrente, con il grado di tenente di vascello, si sarebbe reso responsabile di rilevanti violazioni dei doveri attinenti al servizio e al rapporto gerarchico, avendo omesso di eseguire le disposizioni impartitegli dall’ufficiale direttore di macchina e provvedendo, in difetto di autorizzazione, a precostituire elementi di prova (quali riprese fotografiche non autorizzate dei locali macchine della nave) a fini di tutela nei confronti di eventuali comportamenti ritorsivi del Comando.
L’esponente sostiene di aver dovuto adottare tale linea di condotta onde evitare che fossero scaricati in mare liquidi oleosi provenienti dai motori della nave, con grave compromissione dell’ambiente marino; per quanto concerne i rilievi fotografici, si sarebbe trattato di comportamenti non inediti, riconducibili alle incombenze proprie del servizio e sempre accettati dai superiori gerarchici.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il ricorrente denuncia l’insussistenza dei presupposti della sanzione disciplinare nonché la violazione delle proprie prerogative difensive.
Con il ricorso n. 1289 del 2002, è stata anche impugnata la scheda valutativa relativa al periodo dal 22 ottobre 2001 al 28 luglio 2002, con cui era stata attribuita all’interessato la qualifica “nella media”.
Ad avviso dell’esponente, tale valutazione, inferiore a quelle ricevute in precedenza, sarebbe conseguenza diretta della misura disciplinare contestata in principalità, non potendosi altrimenti giustificare il repentino mutamento in peius di gran parte delle note caratteristiche.
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio solo formalmente.
Con decreto n. 2422 del 19 dicembre 2011, il ricorso veniva dichiarato perento.
A seguito di opposizione dell’interessato, il ricorso medesimo è stato nuovamente iscritto a ruolo con ordinanza n. 1187 del 11 ottobre 2012.
L’Amministrazione resistente ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria depositata il 26 settembre 2013, eccependo la parziale improcedibilità del ricorso in quanto, con provvedimento ministeriale del 7 settembre 2004, era stata accolta l’istanza di cancellazione della sanzione de qua; le doglianze formulate nei confronti della scheda valutativa, invece, sarebbero prive di giuridico fondamento, poiché tale documento non conteneva alcun riferimento alla sanzione disciplinare.
Nelle more del primo giudizio, il ricorrente è stato promosso, con provvedimento del 3 agosto 2006, al grado di capitano di corvetta.
Egli ritiene, comunque, che tale determinazione sia lesiva dei suoi interessi, laddove comporta l’attribuzione di un punteggio tale da farlo retrocedere dal secondo al sesto posto della graduatoria formata ai fini dell’avanzamento a scelta.
Sostiene l’esponente che tale deteriore valutazione sarebbe censurabile sotto il profilo della carenza di motivazione ed in quanto univoca conseguenza dell’illegittima sanzione disciplinare irrogatagli nel 2002.
Per tali ragioni, con ricorso ritualmente notificato il 30 ottobre 2006 e depositato il 16 novembre 2006 (classificato al r.g. n. 948 del 2006), l’interessato agisce per conseguire l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Con ricorso per motivi aggiunti successivamente notificato, è stato impugnato, sulla scorta di identiche censure, il provvedimento del 16 novembre 2006, recante definitivo collocamento nella sopra indicata posizione di graduatoria.
Anche in questo giudizio, il Ministero della difesa dapprima si è costituito con comparsa di stile, quindi ha esposto, con memoria depositata il 26 settembre 2013, argomentazioni tese a dimostrare l’infondatezza del ricorso nel merito.
In prossimità della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato una breve memoria difensiva.
I due ricorsi, infine, sono stati chiamati all’udienza del 5 dicembre 2013 e ritenuti in decisione.”
David Grassi ha voluto rilasciare le motivazioni del suo gesto anche sulla sua pagina Facebook, per poter spiegare, per quanto possibile e nelle forme civili previste, ciò che era accaduto:
Nel ringraziare chi, nell’organizzazione, ha riposto fiducia in lui, Grassi ha concluso il suo discorso dicendo:
E infine, dopo aver subito torti e ingiustizie di ogni tipo che hanno condizionato il suo status mentale e psicologico, e dopo una battaglia legale durata ben 12 anni, il risultato è stato il seguente:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previamente riuniti:
– Accoglie il ricorso n. 1289 del 2002 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
– Respinge il ricorso n. 948 del 2006, i motivi aggiunti e la domanda di risarcimento dei danni;
– Compensa per la metà le spese dei giudizi riuniti e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento a favore del ricorrente della restante metà pari a € 1.500 (millecinquecento euro), oltre IVA e CPA.”
Insomma, non solo il Tar accoglie il ricorso solo dopo 12 anni dalla richiesta, in più gli riconosce solo il torto subìto dei 15 giorni di consegna e non il risarcimento chiesto per il danno e per la carriera rovinata.
Insomma, i fatti parlano davvero chiaro. Cos’altro aggiungere?
✰✬✰✬✰✬✰✬✰✬✰✬✰✬✰✬✰✬✰✬✰✬✰✬
Seguiteci sulla Fanpage di Facebook EticaMente